Multa autovelox: valida anche se invisibile

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AutoveloxChi riceve una multa autovelox e vuole contestarla, deve sapere che una recente sentenza del Tribunale di Caltanissetta ha affermato che il verbale è valido anche se l’apparecchio non è visibile all’automobilista. In effetti la possibilità di fare ricorso a contravvenzione per eccesso di velocità, motivandolo con l’invisibilità dell’apparecchio, è da sempre una questione controversa, specialmente da quando è stato deciso che gli occhi elettronici controlleranno revisione e assicurazioni (per scovare il preventivo Rc auto più economico utilizza il comparatore di SosTariffe.it). Se guidare all’impazzata mettendo a repentaglio la sicurezza stradale è vietato dalla legge, come d’altronde lo è evadere l’assicurazione, perché mai lo strumento addetto al controllo delle irregolarità dovrebbe essere ben in vista? Ecco come si è espresso al riguardo il Tribunale siciliano.

Purché preannunciato da cartelli stradali visibili e dispositivi luminosi in evidenza, addurre l’invisibilità dell’apparecchiatura di rilevazione non è motivo ammissibile per ricorrere avverso una multa autovelox. Questa è la massima contenuta nella sentenza pronunciata lo scorso 25 novembre, secondo un interpretazione dell’art. 142 del Codice della Strada, il quale prevede che “Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi”. I giudici di Caltanissetta vedono la norma in questione diretta non tanto ad avvisare l’automobilista della presenza fisica di una postazione di controllo, quanto a renderlo accorto della necessità di rallentare il quel tratto stradale, annunciando con cartelli ben visibili la prossimità di un autovelox. Il Tribunale ha inoltre affermato che il potere sanzionatorio inerente la circolazione stradale “è ispirato a uno scopo di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici, sociali e ambientali derivanti dal traffico veicolare, anche mediante l’utilizzazione delle nuove tecnologie di controllo elettronico”.

La sentenza non è di poca rilevanza, considerati i riflessi che potrebbe avere (oltre che nei ricorsi per multa autovelox) anche nei ricorsi avverso sanzioni per mancanza di assicurazione obbligatoria. Come accennato, dal 2016 gli apparecchi in questione assieme ai varchi ZTL, verificheranno la regolare presenza di Rc auto ed Rc moto, nonché il passaggio della revisione. Il tema è stato oggetto di contestazioni non tanto per l’efficacia della rilevazione (gli autovelox leggeranno la targa e risaliranno alle informazioni sul veicolo connettendosi alla banca dati assicurazioni), che potrebbe essere inficiata dal malfunzionamento del dispositivo, quanto per la possibilità che la banca dati non sia stata aggiornata in tempo reale inserendo il rinnovo assicurazioni.

2 commenti su “Multa autovelox: valida anche se invisibile”
  1. Domenico ha detto:

    Non condivido l’interpretazione dei giudici del Tribunale di Caltanisetta per un semplice motivo: “se l’art. 142 csds dice che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili”, non si può assolutamente ignorare il fatto certo che “le postazioni devono insistere sulla sede stradale ed essere visibili”, indipendentemente dalla segnaletica, la quale, comunque deve preavvisare l’utente della strada del controllo in atto. Questa significa prevenzione. Una diversa interpretazione della norma dovrebbe comportare un’abrogazione della stessa e/o un’approvazione di una modifica. Per quanto riguarda poi il controllo sull’assicurazione, siccome si parla tanto di risparmio, è bene che il cittadino sappia che non c’è bisogno di alcuna strumentazione per sapere se un’auto è assicurata oppure no. Basta, in qualsiasi momento, a qualsiasi pattuglia sia essa di polizia e/o Carabinieri e/o Vigili Urbani, e chi più ha più ne metta, controllare attraverso il numero di targa se l’auto è provvista di assicurazione. Attenzione, perchè questo controllo, attualmente, via internet lo può fare anche il provato cittadino.

  2. Giuseppe ha detto:

    Il 142 c.6 non cita dello strumento di controllo della velocità ma di postazioe dicontrollo.
    Orbene, La cassazione ha già indirizzato la giurisprudenza verso la segnaletica visibile e non dell’autovelox visibile. Il GdP di Milano l’ha applicata, il tribunale di Caltanissetta pure e così via. Ma cosa si intende per postazione di contrllo? Bisogna risalire alla direttiva Miniiti del 2017 , in pratica la postazaione di controllo è l’autovelox stesso.Riporto il punto 7.
    Per postazione di rilevamento si deve intendere “l’insieme di tutte le componenti essenziali per il suo funzionamento tecnico, normativo e di protezione che attengono al rilevatore della velocità” – ovvero il rilevatore vero e proprio – i suoi accessori di funzionamento, nonché eventuali protezioni o box all’interno dei quali è collocato lo strumento di misurazione, nonché la segnaletica volta ad assicurare la visibilità della medesima postazione.
    Quindi, quando il 142 c. 6bis recita “Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili,… ” non si dice altro che lo strumento di controllo deve essere visibile e quindi l’autovelox.
    Gli articoli di approfondimento possono trovarsi sul sito http://www.ztlmilano.it


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